IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2002, recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»  e  successive  modificazioni,
con particolare riferimento agli articoli 2, comma 2, lettera  d),  e
28; 
  Visto l'articolo  3  del  decreto  del  Segretario  generale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 gennaio 2003; 
  Ritenuto    necessario    emanare    un     provvedimento     volto
all'aggiornamento  del  linguaggio   in   materia   di   onorificenze
pontificie e araldica pubblica, di esclusiva competenza  dell'Ufficio
onorificenze e araldica della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
secondo le modalita' e le regole araldiche gia' contenute  nel  regio
decreto  7  giugno  1943,   n.   652,   che   vengono   semplificate,
attualizzando la relativa procedura istruttoria; 
  Sentito il Segretario generale della Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Finalita' e  competenza  in  materia  di  onorificenze  pontificie  e
                          araldica pubblica 
 
  1. Il  presente  decreto  e'  volto  ad  aggiornare  il  linguaggio
utilizzato per  l'autorizzazione  all'uso  nel  territorio  nazionale
delle  onorificenze   pontificie   e   per   l'istruttoria   relativa
all'araldica pubblica, nonche' a semplificare le  regole  procedurali
dell'attivita' posta in essere dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Ufficio onorificenze e araldica. 
  2. L'attivita' in materia di  onorificenze  pontificie  e  araldica
pubblica resta di esclusiva competenza dell'Ufficio di cui  al  comma
1.