IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, comma 2, lettera d), e 28; Visto l'articolo 3 del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 gennaio 2003; Ritenuto necessario emanare un provvedimento volto all'aggiornamento del linguaggio in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica, di esclusiva competenza dell'Ufficio onorificenze e araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalita' e le regole araldiche gia' contenute nel regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, che vengono semplificate, attualizzando la relativa procedura istruttoria; Sentito il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 Finalita' e competenza in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica 1. Il presente decreto e' volto ad aggiornare il linguaggio utilizzato per l'autorizzazione all'uso nel territorio nazionale delle onorificenze pontificie e per l'istruttoria relativa all'araldica pubblica, nonche' a semplificare le regole procedurali dell'attivita' posta in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio onorificenze e araldica. 2. L'attivita' in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica resta di esclusiva competenza dell'Ufficio di cui al comma 1.